VERIFICA GREEN PASS PER L’ACCESSO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE PRIVATO

Ai sensi dell’art. 9 -septies decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed integrato con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è fatto obbligo, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Nonostante l’articolo 13 comma 5 del DPCM 17 giugno 2021 disponga che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, la verifica della certificazione verde presuppone un trattamento di dati personali.  Per questo motivo è necessario che i datori di lavoro del settore privato nella verifica della certificazione verde adempiano agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. Occorre comunque evidenziare che potrebbero intervenire linee guida esplicative da parte del Ministero, di ordini professionali, associazioni datoriali e del Garante Privacy che regolamenteranno più in dettaglio le modalità operative per la verifica del Green Pass.

 

Nello specifico il titolare del trattamento/datore di lavoro deve:

  • Definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative (procedura) per l’organizzazione delle verifiche della certificazione verde, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; tali verifiche si applicano sia ai dipendenti e collaboratori con qualunque forma contrattuale e ai soggetti esterni che si recano presso l’azienda per svolgere attività lavorative. Gli unici soggetti ad essere esclusi dall’obbligo di presentare il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro saranno coloro esentati dalla vaccinazione a fronte di idonea certificazione medica, rilasciata sulla base dei criteri definiti dal Ministero della Sanità. La procedura operativa dovrà prevedere indicazioni in merito a:
    • luoghi aziendali dove verranno svolti i controlli (es. reception);
    • periodi temporali in cui verranno effettuati i controlli (es. 8.30-18.00);
    • soggetti incaricati a effettuare i controlli
    • regole seguite in caso di assenza della Certificazione Verde o di rifiuto alla sua esibizione (es. divieto di accesso agli ambienti di lavoro, invio alla Prefettura competente gli atti relativi alle eventuali violazioni accertate ecc.).
  • Nominare tramite atto scritto la figura del delegato alla verifica della certificazione verde;
  • Predisporre un piano di formazione specifico per il dipendente predisposto alla verifica dei Green pass;
  • Inserire all’interno del registro dei trattamenti del titolare, un trattamento specifico relativo alla verifica del Green pass (cartaceo o elettronico), tramite l’applicazione mobile Verifica C19;
  • Predisporre un’informativa all’interessato (dipendenti, collaboratori, consulenti, visitatori, fornitori, ecc.) relativa al trattamento di dati personali derivante dalla verifica della certificazione verde;
  • La verifica deve essere svolta secondo le indicazioni presenti sulla Piattaforma nazionale-DGC che dispone: la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 deve essere effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4 (Verifica C19), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

L’App VerificaC19 è direttamente derivata dalla versione europea e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) riduce al minimo il numero di dati visualizzabili dall’operatore nel pieno rispetto della normativa privacy.

Il processo di utilizzo dell’App di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

  1. Il verificatore (delegato) richiede la Certificazione all’Interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di emissione.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco della stessa.
  5. All’’intestatario potrà essere richiesto di esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

L’App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. Non è possibile richiedere all’intestatario una copia del proprio Green Pass da archiviare in quanto non è possibile raccogliere dati personali degli interessati.

Ai fini dell’integrazione dell’App VerificaC19 in altri sistemi o soluzioni software occorre sottolineare che le informazioni testuali e i contenuti multimediali dell’App sono protetti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni in materia di “Protezione del diritto d’autore”, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. Il Ministero della Salute riserva ogni azione legale a tutela dell’uso improprio dell’App VerificaC19.

 

La normativa prevede inoltre che il datore di lavoro debba:

  • Considerare assenti ingiustificati i lavoratori che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Non è previsto il ricorso allo smart-working quale misura alternativa alla sospensione. Di tali previsioni deve essere messo a conoscenza il lavoratore. La riammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione di valida Certificazione Verde. In ogni caso, se per esigenze di ufficio, il datore di lavoro dovesse chiedere al dipendente di lavorare in smart-working, il Green Pass non sarebbe richiesto: il Certificato non serve, infatti, per svolgere la prestazione lavorativa, ma solo per accedere ai luoghi di lavoro.
  • Poter sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021 (valido solo per le imprese con meno di quindici dipendenti e dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata);
  • Essere a conoscenza che in caso di mancata verifica del rispetto delle regole o in caso di mancata predisposizione delle corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da Euro 400 a Euro 1.000, che potrebbe essere raddoppiata in caso di reiterate violazioni.

 

 

La normativa prevede inoltre che l’interessato debba:

  • Possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19;
  • Fornire se richiesto un documento d’identità;
  • Prendere visione dell’informativa privacy con relativo trattamento di dati personali derivante dalla verifica della certificazione verde;
  • Dare comunicazione al titolare, in via preventiva o al momento dell’accesso all’ambiente di lavoro, di non essere in possesso della certificazione verde
    COVID-19.
  • Essere a conoscenza del fatto che l’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi normativi è punito con la sanzione amministrativa da euro 600 a 1500 oltre ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.
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