Ammissibile l’utilizzo del sistema di videosorveglianza per comprovare l’inadempimento disciplinare del lavoratore

Anche il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato per comprovare l’inadempimento disciplinare del dipendente: non ha dubbi in proposito la Corte di Cassazione (Sentenza 8375/2023), che ne ha ritenuto ammissibile l’uso nonostante tale sistema rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, comma 2, dello statuto dei lavoratori, nella specie relativa a vicende ricadenti nel testo della norma anteriore alle modifiche apportate dal Jobs act.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di cassazione, la contestazione disciplinare era stata rivolta nei confronti di un educatore professionale che, a fronte del rifiuto di alcuni studenti di obbedire a delle sue direttive, ne aveva afferrato con forza la maglietta e, successivamente, ne aveva spinto uno, procurandone la caduta. Tutte tali azioni erano state riprese dall’impianto video installato nei locali con finalità di sicurezza, in conformità alle previsioni dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori.

Il lavoratore, nel subire il provvedimento disciplinare, aveva contestato, tra le altre cose, il ricorso alle registrazioni, ma il giudice del merito prima e la Corte di cassazione poi, hanno confermato la legittimità della valutazione delle riprese nell’ambito di una più ampia e globale considerazione delle prove raccolte a sostegno della sanzione disciplinare. Nella complessiva valutazione della vicenda erano state vagliate anche la proporzionalità della sanzione al fatto – accertata tenendo conto delle circostanze oggettive e delle modalità soggettive della condotta del lavoratore – e le giustificazioni rese da quest’ultimo – che dimostravano che il licenziamento disciplinare non era viziato, essendosi consentito all’incolpato di esercitare il proprio diritto di difesa.

In tale complessivo esame, la valutazione delle riprese del sistema di sorveglianza era un elemento aggiuntivo e del tutto legittimo, anche considerato che lo stesso era chiaramente destinato a esigenze di sicurezza, essendo orientato a spazi accessibili anche a personale non dipendente e che non accolgono postazioni di lavoro ed essendo stato posizionato a seguito di un accordo sindacale.

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